Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) segnala all’Organizzazione Mondiale della Sanità un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei.
Il 9 gennaio 2020, le autorità cinesi riferiscono che è stato identificato un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) come agente causale della malattia respiratoria poi denominata Covid-19.
Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanita’ dichiara l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanita’ pubblica di rilevanza internazionale.
Il nostro Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso.
All’ inizio del 2020, la quasi totalità delle persone non ha la percezione che una grave calamità si sta avvicinando: l’epidemia che ha colpito per prima la Cina si sta allargando in modo subdolo e invisibile, con sintomi generalmente lievi che iniziano gradualmente e fanno pensare a una normale influenza. Ma, nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.
Il periodo di incubazione fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici varia fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.
Venerdì 21 febbraio 2020 all’ospedale di Codogno, Comune in provincia di Lodi, viene diagnosticato il primo caso di Coronavirus sul territorio nazionale.
Quella data per l’ Italia rappresenta l’ inizio della diffusione dell’ epidemia.
Il 28 febbraio 2020 l’OMS eleva il fattore di rischio dell’epidemia di coronavirus da alto a molto alto.
L’11 marzo 2020 il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus definisce la diffusione del Covid-19 non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta.
Il 13 marzo 2020 l’OMS dichiara che l’Europa sta diventando il nuovo epicentro della pandemia.
Le misure di contenimento adottate in Italia in ambito nazionale
(23 febbraio – 9 marzo 2020)
Il 23 febbraio 2020 viene emanato il Decreto Legge n. 6.
Convertito in Legge il 5 marzo 2020, dispone per i Comuni o le aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area gia’ interessata dal contagio che le autorità competenti adottino ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
Fra le misure di contenimento che possono essere adottate, solo per citare quelle che maggiormente incidono sulla vita quotidiana e sociale delle persone, vi sono:
i divieti di spostamento fra i Comuni;
la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
la sospensione dei servizi relativi all’ istruzione;
l’ applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
la chiusura di tutte le attivita’ commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessita’;
la chiusura o limitazione dell’attivita’ degli uffici pubblici;
l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
la limitazione all’accesso o sospensione dei servizi di trasporto;
la sospensione di attivita’ lavorative
In esecuzione del D.L. n. 6 dal 23 febbraio 2020, vengono emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri cinque Decreti con misure di contenimento dapprima applicate alle zone maggiormente colpite dall’ epidemia rispetto al resto d’ Italia, le cosiddette “zone rosse”.
Sono i DPCM 23 febbraio 2020 (vigente fino al 1 marzo 2020), 25 febbraio 2020 (vigente fino al 1 marzo 2020), 1 marzo 2020 (vigente dal 2 marzo fino al 7 marzo 2020, 4 marzo 2020 (vigente fino al 7 marzo 2020), 8 marzo 2020 (vigente fino al 9 marzo 2020).
Le loro date ravvicinate e la brevità della loro vigenza (pochissimi giorni) sono significative dell’ incalzare di una situazione di gravità che richiede un continuo inasprimento delle misure di contenimento.
Immediatamente sono i Comuni focolai dell’ epidemia (in Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e in Veneto: Vo’) ad essere oggetto integralmente delle misure restrittive previste dal D.L. n. 6; quindi, misure di contenimento colpiscono le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, le province di Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli.
In Liguria con Ordinanza del Presidente della Regione Liguria dal 23 febbraio 2020 vengono sospese le attività didattiche nelle scuole, Universita’ e Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; vengono inoltre sospesi i viaggi e le visite di istruzione.
Con il Il DPCM 4 marzo 2020 (vigente fino al 7 marzo 2020) e il DPCM 8 marzo 2020 (vigente fino al 13 aprile 2020 con la sola esclusione delle misure di cui agli articoli 2 e 3 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del successivo DPCM 9 marzo 2020) si assiste ad un crescendo di misure di contrasto alla diffusione del virus che coinvolgono l’ intero territorio Nazionale.