La FASE  1   della Pandemia in Italia
Il Lockdown
(10 marzo – 3 Maggio 2020)

 Il 10 marzo 2020 entra in vigore il DPCM 9 marzo 2020 che estende a tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile le misure previste per le zone rosse.  Tale DPCM  rimarrà in vigore fino al 13 aprile 2020.E’ il decreto meglio conosciuto con l’ espressione #IoRestoaCasa

Seguono altri quattro DPCM

DPCM 11 marzo 2020
Efficacia dal 12 Marzo 2020 fino al 13 aprile 2020
DPCM 22 marzo 2020
Efficacia dal 23 Marzo 2020 fino al 13 aprile  2020
DPCM 01 aprile 2020
Efficacia dal 04 Aprile 2020 fino al 13 aprile 2020
DPCM  10 aprile 2020
Efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020

Con il DPCM 9 marzo 2020 le misure di contenimento applicate alla “zone rosse”  vengono estese all’ intero territorio nazionale.Riportiamo di seguito le misure poste in atto durante la prima fase del Lockdown, secondo il testo degli art. 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020 che ha unificato e coordinato le disposizioni contenute nei precedenti DPCM relativi  al periodo preso in esame:

Art. 1     Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull’intero  territorio nazionale

1.    Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sull’intero territorio nazionalesi  applicano  le  seguenti misure:
a)   sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per  motivi  di salute e, in ogni caso, e’ fatto divieto a tutte le  persone  fisiche di trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze  lavorative,  di  assoluta urgenza ovvero per motivi  di  salute  e  resta  anche  vietato  ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
b)   ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c)    e’  fatto  divieto  assoluto  di  mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  misura  della  quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d)   e’ vietata ogni forma di assembramento di  persone  in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
e)   e’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
f)   non e’ consentito  svolgere attivita’ ludica o ricreativa all’ aperto; e’ consentito svolgere individualmente attivita’ motoria in prossimita’ della  propria  abitazione,  purche’  comunque   nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
g)   sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Sono  sospese altresi’ le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e  non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
h)   sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i)    sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura,  ivi  compresi  quelli  di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti  in  ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a  titolo  d’esempio,  grandi eventi, cinema, teatri, pub,  scuole  di  ballo,  sale  giochi,  sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei  predetti luoghi e’ sospesa ogni attivita’; l’apertura dei luoghi di  culto  e’ condizionata all’adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare assembramenti di persone, tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai  frequentatori  la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di almeno  un  metro. Sono sospese le cerimonie civili e  religiose,  ivi  comprese  quelle funebri;
j)    sono sospesi i servizi di apertura al  pubblico  dei  musei  e  degli altri istituti e luoghi della cultura;
k)   sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l’infanzia,  e  le attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ la frequenza delle  attivita’  scolastiche  e  di  formazione superiore,  comprese  le  Universita’  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani, nonche’ ……….  omissis ;
l)   sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado;
m)  i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita’ didattiche  nelle  scuole,  modalita’  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita’;
n)  o)  p)  q)  r)  s)  t)     omissis
u)   sono  sospese  le  attivita’  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;
v)   sono sospesi gli esami di idoneita’ di cui  all’art.  121  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli uffici  periferici  della   motorizzazione   civile      omissis
w)   e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto;
x)   l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e’  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e’  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
y)   omissis
z)   sono sospese le  attivita’  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’  individuate  nell’allegato  1 (al presente decreto),  sia   nell’ambito   degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell’ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette  attivita’.  Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita’  svolta,  i mercati, salvo le attivita’  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro;
aa)   sono sospese le attivita’ dei servizi  di  ristorazione  (fra cui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie),  ad  esclusione delle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale,  che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  metro.Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attivita’  di confezionamento che di trasporto;
bb)   sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e bevande, posti all’interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonche’  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro;
cc)   sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona  (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate nell’allegato 2 (al presente decreto);
dd)  gli esercizi commerciali la cui attivita’ non e’  sospesa  ai sensi del presente decreto sono  tenuti  ad  assicurare,  oltre  alla distanza interpersonale di un metro, che gli  ingressi  avvengano  in modo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all’interno  dei locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresi’  l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 (al presente decreto);
ee)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche’   l’attivita’   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi;
ff)  il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita’ il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo’ disporre, al fine di contenere  l’emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi,  nonche’ ai vettori ed agli armatori;
gg)  fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici,  la  modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  puo’  essere  applicata  dai  datori  di  lavoro privati a ogni rapporto  di  lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei principi dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza degli accordi individuali ivi previsti;  omissis
hh)  si raccomanda in ogni caso ai datori  di  lavoro  pubblici  e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera  precedente  e dall’art. 2, comma 2;
ii)  in ordine alle attivita’ professionali si raccomanda che:       a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita’ di lavoro agile per le attivita’ che possono essere svolte al proprio domicilio o  in modalita’ a distanza;       b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;       c)    d)   omissis

Art. 2    Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza delle attivita’ produttive industriali e commerciali

1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita’ produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 (al presente decreto).     omissis
2.  Le  attivita’   produttive   sospese   in   conseguenza   delle disposizioni del presente articolo  possono  comunque  proseguire  se organizzate in modalita’ a distanza o lavoro agile.
3. Restano sempre  consentite…………………    omissis  Inoltre gli art. 4-5-6 disciplinano gli ingressi in Italia, i transiti e i soggiorni di breve durata e i servizi di crociera.

 

 

 La FASE  2   della Pandemia in Italia
(4 maggio – 14 Giugno 2020)

 a)   Passaggio alla convivenza con il Coronavirus e allentamento di alcune delle misure restrittive avviate nella prima metà di marzo
(4 maggio – 17 Maggio 2020)

Questa periodo è disciplinato dal DPCM 26 aprile 2020
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020

In particolare con questo DPCM  fra gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, si considerano necessari e pertanto sono consentiti gli spostamenti per incontrare congiunti (da faq sul sito Governo Italiano i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendono: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado come, per esempio, i figli dei cugini tra loro e gli affini fino al quarto grado come, per esempio, i cugini del coniuge), purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
E’ ora consentito alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, all’ interno della regione in cui attualmente si trovano ed è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

E’   inoltre consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici. condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

E’ consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;  non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.

Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

 

b)   La ripartenza
(18 Maggio  –   14 giugno 2020)

 Questa periodo è disciplinato dal  DPCM 17 maggio 2020
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020

 

Con questo DPCM vengono apportate significativi allentamenti alle misure di contenimento precedentemente in atto.

In particolare queste misure riguardano:  l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative; l’attività sportiva di base e motoria  presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi pubblici e privati;  la partecipazione alle funzioni religiose, alle manifestazioni pubbliche solo in forma “statica”, agli spettacoli aperti al pubblico; l’ apertura dei musei e dei luoghi di cultura; l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non.

Sono consentite le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, come pure  le attività di ristorazione,  dei servizi alla persona, delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.

 

 

 

 

LA  FASE  3  della Pandemia in Italia
Le riaperture
(15 giugno  –   14 luglio 2020)


Questa fase è disciplinata dal  DPCM 11 giugno 2020
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020
e sono efficaci fino al 14 luglio 2020

 

Il presente DPCM contiene alcune novità rispetto al DCM 17 maggio 2020.

Sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica.

Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.

Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all’aperto che al chiuso.

Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

A partire dal 12 giugno “riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio.

A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori”.